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Sez. L, Sentenza n. 1020 del 27/02/1978 (Rv. 390362 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI - PERIODO DI INDENNIZZABILITA - ECCEZIONI - LEGGE N 456 DEL 1943 - TUTELA ASSICURATIVA PER LE MALATTIE ANTERIORI - PRINCIPIO DELLA PERSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - DEROGA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390362-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI - PERIODO DI INDENNIZZABILITA - ECCEZIONI - LEGGE N 456 DEL 1943 - TUTELA ASSICURATIVA PER LE MALATTIE ANTERIORI - PRINCIPIO DELLA PERSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - DEROGA - ESCLUSIONE.*

L'art 14, comma primo, della legge 12 aprile 1943, n 435, che estese la tutela assicurativa contro le malattie professionali anche ai casi di silicosi manifestatisi prima dell'entrata in vigore della legge, contiene bensi un'eccezione al principio che il rischio non deve essersi gia verificato al momento della instaurazione del rapporto assicurativo, ma nessuna deroga introduce all'altro principio, preminente, secondo cui la tutela assicurativa introdotta dalla legge riguarda i soggetti il cui rapporto di lavoro sia ancora in atto al momento della sua entrata in vigore, giacche solo l'attualita del rapporto crea l'Obbligo dell'Assicurazione e fa quindi instaurare, in concreto, il rapporto assicurativo con l'Inail. (Conf 1076/76, mass n 379753).*

Riferimenti normativi: Legge 12/04/1943 num. 455 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)