Sez. 1, Sentenza n. 8552 del 20/11/1987 (Rv. 456073 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - GIUDIZIALE - SENTENZA RELATIVA - PASSAGGIO IN GIUDICATO - INOPPONIBILITÀ DELLA DOMANDA DI DIVORZIO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - GIUDIZIALE - SENTENZA RELATIVA - PASSAGGIO IN GIUDICATO - INOPPONIBILITÀ DELLA DOMANDA DI DIVORZIO.*
È improponibile la domanda di divorzio che, fondata sulla pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi, sia proposta prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione. (nella specie, in base all'enunciato principio, la S.C. ha annullato la decisione con cui i giudici di merito avevano pronunciato il divorzio su domanda proposta prima della scadenza del termine di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. della sentenza di separazione, mentre il termine breve era rimasto interrotto in conseguenza della morte del procuratore sopravvenuta dopo la notificazione della medesima sentenza di separazione). (V 6689/86, mass n 448838; (V 41/86).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 com. 2 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)