Sez. U, Sentenza n. 6689 del 14/11/1986 (Rv. 448838 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - DIFETTO - IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - DIFETTO - IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio di divorzio, le questioni attinenti alla sussistenza di un quinquennio di ininterrotta separazione, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, riguardano un requisito dell'Azione, quindi il fondamento nel merito della domanda, restando di conseguenza escluso che l'eventuale carenza di tale requisito possa tradursi in un difetto di giurisdizione del giudice ordinario sotto il profilo dell'improponibilità (assoluta) della domanda stessa. (V 5511/78, mass n 395294).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)