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Sez. 5, Sentenza n. 526 del 12/01/2007 (Rv. 594752 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO | Unione Europea - Filiale italiana di società avente sede in un altro Stato membro - Prestazioni di servizi effettuate dalla casa madre - Imponibilità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594752-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO

In tema di IVA, ai sensi degli artt. 2, par. 1, e 9, par. 1, della sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sugli affari, le prestazioni di servizi effettuate da una società avente sede in uno Stato membro dell'Unione Europea in favore di una propria struttura secondaria priva di personalità giuridica situata in Italia non sono assoggettabili ad imposizione, anche se alla struttura secondaria venga addebitato un costo dalla casa madre.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 9, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)