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Sez. 5, Sentenza n. 7689 del 25/05/2002 (Rv. 554718 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Prestazione di servizi effettuata nel territorio nazionale verso corrispettivo - Assoggettabilità ad imposta - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554718-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di IVA, ogni prestazione di servizi effettuata nel territorio nazionale verso corrispettivo, quando sussista un nesso diretto tra il servizio reso ed il corrispettivo ricevuto, costituisce - in forza del principio di territorialità dell'IVA ed alla luce della disciplina dettata dalla sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE - operazione soggetta ad imposta (ed ai relativi obblighi di fatturazione o autofatturazione, dichiarazione e pagamento dell'imposta), indipendentemente dal suo inserimento in un più ampio rapporto comportante altre prestazioni e controprestazioni suscettibili di compensazione reciproca.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)