Sez. 3, Sentenza n. 8492 del 20/08/1990 (Rv. 468958 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - IN FAVORE DELL'AFFITTUARIO O DEL PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE - CONDIZIONI - CONFERIMENTO IN SOCIETÀ DELLA PROPRIETÀ DEL FONDO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - IN FAVORE DELL'AFFITTUARIO O DEL PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE - CONDIZIONI - CONFERIMENTO IN SOCIETÀ DELLA PROPRIETÀ DEL FONDO - ESCLUSIONE.*
Nel caso di conferimento da parte di un socio alla (costituenda) società della proprietà di un suo fondo non sussiste il diritto di prelazione in favore dell'affittuario coltivatore dello stesso o del proprietario del fondo confinante non configurandosi un'alienazione a titolo oneroso del fondo in considerazione della natura e infungibilità della controprestazione del trasferimento del bene, costituita dall'acquisto della qualità di socio. (V 6566/83, mass n 431280).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)