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Sez. 3, Sentenza n. 6566 del 07/11/1983 (Rv. 431280 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDO APPARTENENTE AD UNA SOCIETÀ DI PERSONE - INGRESSO DI NUOVI SOCI O CESSIONE DI QUOTE SOCIALI - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PRELAZIONE A FAVORE DELL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431280-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDO APPARTENENTE AD UNA SOCIETÀ DI PERSONE - INGRESSO DI NUOVI SOCI O CESSIONE DI QUOTE SOCIALI - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PRELAZIONE A FAVORE DELL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO - INSUSSISTENZA.*

Con riguardo al fondo appartenente ad una società di persone, e concesso in affitto a coltivatore diretto, la ricorrenza di un trasferimento a titolo oneroso, al fine del riconoscimento all'affittuario del diritto di prelazione e riscatto di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 (e successive modificazioni), non è ravvisabile nelle vicende modificative dell'assetto personale della società medesima, comportanti l'ingresso di nuovi soci o la cessione di quote sociali, atteso che tali vicende sono Atti modificativi del patto sociale, che postulano il consenso di tutti i soci ed esulano dal mero contratto di scambio, implicando l'acquisto e la perdita dello "status" di socio, e non possono di conseguenza essere soggette alla applicazione della citata norma, la quale regola un'ipotesi di sostituzione dell'affittuario nella posizione di acquirente del bene, senza consentire la Costituzione coattiva di un vincolo sociale dominato dallo "intuitus personae".*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2252, Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2313, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)