Sez. 3, Sentenza n. 8097 del 09/02/2011 Cc. (dep. 02/03/2011) Rv. 249545 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFENSORE | Perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, esplosivi e strumenti di effrazione - Applicabilità degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFENSORE
La polizia giudiziaria, all'atto di eseguire una perquisizione finalizzata ad accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione (art. 4, legge 22 maggio 1975, n. 152), non deve avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)