Sez. 6, Sentenza n. 16844 del 01/03/2018 Ud. (dep. 16/04/2018) Rv. 272925 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - PERQUISIZIONI | Attività di perquisizione e sequestro diretta alla ricerca di armi - Art. 41 r.d. n. 773 del 1931 - Carattere speciale della disciplina - Desumibilità dall'art. 225 disp. att. cod. proc. pen. - Sussistenza - Conseguenze - Attività non contestuale alla ricezione dell'informazione anonima - Necessità di autorizzazione dell'Autorità giudiziaria - Esclusione - Avviso al sottoposto al controllo del diritto di farsi assistere da un difensore - Necessità - Esclusione - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - PERQUISIZIONI
La disciplina dell'attività di perquisizione e sequestro diretta alla ricerca di armi, ai sensi dell'art. 41, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dei mezzi di ricerca della prova contenuta nel codice di procedura penale, desumibile dall'esplicita previsione contenuta all'art. 225 disp. att. cod. proc. pen.. Ne consegue che, poiché detta attività di perquisizione e sequestro non presuppone l'esistenza di una notizia di reato, non occorre la preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, anche nel caso in cui non sia eseguita contestualmente alla ricezione dell'informazione anonima, né che la persona sottoposta a controllo sia avvisata del diritto all'assistenza di un difensore.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 41 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 225 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 244, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 250, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 252, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 352, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)