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Sez. 3, Sentenza n. 2961 del 22/05/1979 (Rv. 399282 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - NELLO INTERESSE DI ENTRAMBE LE PARTI - PRESUNZIONE - NELL'INTERESSE DI UNA SOLTANTO - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1979-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399282-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - NELLO INTERESSE DI ENTRAMBE LE PARTI - PRESUNZIONE - NELL'INTERESSE DI UNA SOLTANTO - PRESUPPOSTI.*

Perche una condizione possa ritenersi operante nell'interesse di una soltanto delle parti contraenti occorre una espressa clausola contrattuale che disponga in tal senso o, quanto meno, un insieme di elementi che siano idonei a indurre il convincimento che si tratti di una condizione alla quale l'altra parte non ha alcun interesse: mancando una prova sicura in tal senso, la condizione deve ritenersi apposta nell'interesse di entrambe le parti. (Conf 1431/72, mass n 358040).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)