Sez. 3, Sentenza n. 1431 del 12/05/1972 (Rv. 358040 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - PATTUIZIONE NELL'INTERESSE DI UNO SOLO DEI CONTRAENTI - LICEITA - ESPRESSA PREVISIONE DELLA CONDIZIONE - INDICAZIONE DEI MOTIVI - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - PATTUIZIONE NELL'INTERESSE DI UNO SOLO DEI CONTRAENTI - LICEITA - ESPRESSA PREVISIONE DELLA CONDIZIONE - INDICAZIONE DEI MOTIVI - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
Non e vietato ai contraenti di pattuire, nella loro autonomia contrattuale, che la condizione che subordina l'efficacia di un contratto al verificarsi o non verificarsi di un determinato evento operi nell'interesse di uno solo di essi. Tuttavia, normalmente, una siffatta condizione deve ritenersi apposta nell'interesse di tutte le parti. Ed allorquando la condizione risulti da una espressa manifestazione di volonta dei contraenti non e necessario che dal contratto risultino anche i motivi che l'hanno determinata ne che siano oggettivizzate le ragioni per cui le parti hanno avuto interesse a pattuire la condizione stessa. (V 2396'70, mass n 348638).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)