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Sez. U - , Sentenza n. 1867 del 28/01/2020 (Rv. 656703 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Collaboratore fisso - Attività svolta con continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio - Iscrizione nell’albo dei giornalisti - Sufficienza - Iscrizione nel solo elenco dei pubblicisti – Irrilevanza - Nullità del contratto – Esclusione.
Stato
decisa il 2020-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656703-01

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)

In tema di rapporto di lavoro giornalistico, l'attività del collaboratore fisso espletata con continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio rientra nel concetto di "professione giornalistica". Ai fini della legittimità del suo esercizio è condizione necessaria e sufficiente la iscrizione del collaboratore fisso nell'albo dei giornalisti, sia esso elenco dei pubblicisti o dei giornalisti professionisti; conseguentemente, non è affetto da nullità per violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 45 della l. n. 69 del 1963 il contratto di lavoro subordinato del collaboratore fisso, iscritto nell'elenco dei pubblicisti, anche nel caso in cui svolga l'attività giornalistica in modo esclusivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 1 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 45 CORTE COST., Legge 26/10/2016 num. 198

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)