Sez. L - , Sentenza n. 3177 del 04/02/2019 (Rv. 652910 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Collaboratore fisso - Attività giornalistica - Iscritto nell’elenco dei pubblicisti - Conseguenze - Nullità del contratto - Sussistenza - Applicabilità dell'art. 2126 c.c.
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)
In tema di rapporto di lavoro giornalistico, l'attività svolta dal collaboratore fisso - contraddistinta da continuità, vincolo di dipendenza ed esclusività, responsabilità di un servizio - rientra nel concetto di "professione giornalistica" e richiede la previa iscrizione nell'elenco dei giornalisti, con conseguente nullità del contratto in caso di iscrizione al solo elenco dei pubblicisti, la quale tuttavia non esclude - non derivando da illeicità dell'oggetto o della causa, ma da violazione di legge - che l'attività svolta conservi giuridica rilevanza ed efficacia ai sensi dell'art. 2126 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 1, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 45, Legge 26/10/2016 num. 198
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)