Sez. 1, Sentenza n. 11371 del 11/10/1999 (Rv. 530573 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Attività dell'ufficiale postale - Mancata attestazione sull'avviso di ricevimento - Conseguenze - Nullità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
In tema di notifiche a mezzo posta, l'ufficiale postale, quando non abbia potuto consegnare il piego al destinatario o alle persone abilitate a riceverlo in sua vece, per temporanea assenza del primo e mancanza, inidoneità o assenza dei secondi, ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 890 del 1982, di rilasciare al notificando avviso di deposito del piego presso l'ufficio postale e di provvedere, effettuato tale deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento, che deve contenere la menzione delle formalità eseguite, del deposito e dei motivi che li hanno determinati, e infine alla restituzione del piego e dell'avviso al mittente decorsi dieci giorni; la notificazione secondo tali formalità postula il previo accertamento sia della temporanea assenza del destinatario sia della mancanza o dell'assenza delle altre persone abilitate a ricevere il piego e l'omessa attestazione circa la sussistenza dell'uno o dell'altro di tali presupposti impedisce la verifica dell'effettiva presenza delle condizioni di legge e all'atto di raggiungere il suo scopo; conseguentemente in caso di omessa certificazione sull'avviso di ricevimento della mancanza o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta aliunde dal notificante, la notifica è nulla (nella specie la S.C. ha affermato la nullità della notifica a mezzo posta, in cui l'avviso di ricevimento certificava l'assenza del destinatario ma non l'inutile ricerca di altri legittimati alla ricezione, ritenendo inammissibili le ulteriori censure formulate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998 con la memoria ex articolo 378 cod. proc. Civ., in quanto estranee all'impugnazione quale delimitata dai motivi di ricorso).
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)