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Sez. 1, Sentenza n. 7201 del 23/07/1998 (Rv. 517419 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Attività dell'ufficiale postale - Mancata attestazione sull'avviso di ricevimento delle formalità eseguite e dell'avvenuto deposito - Conseguenze - Nullità della notificazione - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517419-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

In tema di notificazione a mezzo posta, alla mancata attestazione, sull'avviso di ricevimento, da parte del postino, "delle formalità eseguite e del deposito" (art. 8.2 della legge 890/82), nonché della data delle operazioni, consegue la mancanza di prova circa il se ed il quando tali attività siano state compiute senza che ciò risulti ostativo alla possibilità di provare "aliunde", da parte del notificante, la attività svolta, così integrando la carente formalizzazione ed impedendo, per l'effetto, la (altrimenti inevitabile) declaratoria di nullità della notifica. Non integrano gli estremi della prova suddetta, peraltro, le date dei timbri postali con cui l'ufficio depositario attesti la restituzione del plico alla scadenza dei dieci giorni o le annotazioni a penna relativa alla data ed al numero di deposito, trattandosi di materiale del tutto inconferente, ai fini processuali, a determinare l'inizio e la durata della giacenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)