Sez. 2, Sentenza n. 2390 del 21/07/1971 (Rv. 353335 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - PRESUPPOSTO - DOMANDA ORIGINARIA DI COSTITUZIONE DI SERVITU COATTIVA - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELL'AVVENUTA USUCAPIONE AVANZATA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - PRESUPPOSTO - DOMANDA ORIGINARIA DI COSTITUZIONE DI SERVITU COATTIVA - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELL'AVVENUTA USUCAPIONE AVANZATA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA.*
Proposta domanda di Costituzione di una servitu coattiva di passaggio, la quale presuppone l'inesistenza del diritto in re aliena e postula una sentenza costitutiva di esso, costituisce domanda nuova, improponibile dopo la rimessione della causa al collegio, quella diretta all'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della stessa servitu, trattandosi di domanda che ha un diverso presupposto (l'acquisto gia operato della servitu) e tende ad un provvedimento di diversa natura (accertamento del preteso diritto) e che, inoltre, e logicamente proponibile nello stesso processo soltanto in via principale rispetto all'altra.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1079, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)