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Sez. 6, Sentenza n. 3898 del 26/10/1995 Cc. (dep. 15/02/1996) Rv. 204004 - 01

Difesa e difensori - Rifiuto, rinuncia o revoca | Rinuncia tacita - Ammissibilità - Esclusione - Ragione - Fattispecie: mancato intervento del difensore all'interrogatorio di garanzia.
Stato
decisa il 1995-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204004-01

Difesa e difensori - Rifiuto, rinuncia o revoca

Nel vigente ordinamento processuale penale non è ammessa la rinuncia tacita all'incarico da parte del difensore nominato: la stessa invero non può desumersi dalla condotta processuale tenuta dal difensore poiché non compete, di certo, all'autorità giudiziaria, in difetto di una espressa disposizione di legge, sindacare, al di là delle ipotesi del tutto particolari di abbandono o di rifiuto della difesa previste dall'art. 105 cod. proc. pen., le scelte difensive, espressioni di esercizio libero, autonomo ed inviolabile del diritto di difesa. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso che il mancato intervento del difensore all'interrogatorio cosiddetto di garanzia potesse essere interpretato quale rinuncia al mandato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 105 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 105 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 107, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)