Sez. 6, Sentenza n. 6660 del 09/05/1997 Ud. (dep. 09/07/1997) Rv. 209731 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA | Difensore nominato per il giudizio di primo grado congiuntamente ad altro difensore - Mancata partecipazione del primo difensore alle udienze del giudizio di primo grado - Difesa assicurata esclusivamente dall'altro difensore di fiducia - Rinuncia implicita del primo difensore al mandato - Configurabilità - Mancanza della comunicazione della rinuncia alla autorità procedente - Irrilevanza - Diritto del primo difensore all'avviso per il giudizio di appello - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA
In tema di rinuncia del difensore al mandato difensivo, qualora un difensore, nominato in primo grado dall'imputato congiuntamente ad altro difensore, non abbia partecipato ad alcuna udienza del giudizio di primo grado, in cui era stato invece sempre presente l'altro difensore, deve ritenersi che egli abbia implicitamente rinunciato al mandato, a nulla rilevando la formale omissione della comunicazione della rinuncia alla autorità procedente prescritta dall'art. 107, comma primo, cod. proc. pen.. Ne consegue che legittimamente l'avviso per il giudizio di appello è dato esclusivamente al difensore che aveva concretamente prestato l'attività difensiva in primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 107, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 601 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)