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Sez. 6, Sentenza n. 23190 del 20/04/2001 Cc. (dep. 07/06/2001) Rv. 218938 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - COLLOQUI DEL DIFENSORE | Illegittimo differimento - Appello cautelare - Poteri del giudice - Ambito e limiti.
Stato
decisa il 2001-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218938-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - COLLOQUI DEL DIFENSORE

In tema di nullità dell'interrogatorio di garanzia per l'illegittimo differimento del colloquio con il difensore, il giudice dell'appello cautelare deve valutare autonomamente i presupposti legittimanti il predetto differimento, ed in particolare le "specifiche ed eccezionali ragioni di cautela" di cui all'art. 104, comma 3, cod. proc. pen.. Ne consegue che egli non può limitarsi a censurare l'inadeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, per l'effetto annullandolo, attesoché il potere di annullamento, è incontrovertibilmente tipico ed esclusivo della giurisdizione di legittimità mentre è compito istituzionale del giudice di appello sostituirsi nella valutazione del fatto al giudice di primo grado, mediante la correzione, integrazione e, persino, la integrale redazione della motivazione confermando o riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 104, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)