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Sez. 1, Sentenza n. 16815 del 24/03/2004 Cc. (dep. 08/04/2004) Rv. 228805 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - COLLOQUI DEL DIFENSORE | Decreto invalido di differimento dell'esercizio del diritto dell'indagato - Violazione del diritto di difesa - Sussistenza - Effetti sull'interrogatorio - Nullità- A regime intermedio.
Stato
decisa il 2004-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228805-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - COLLOQUI DEL DIFENSORE

L'interdizione dei colloqui della persona sottoposta a fermo con il difensore, disposta verbalmente dal pubblico ministero pur dopo che il fermato sia stato messo a disposizione del giudice, determina, in mancanza di un valido provvedimento dilatorio del competente g.i.p., una violazione del diritto all'assistenza fuori dei casi di presenza obbligatoria del difensore e, quindi, una nullità a regime intermedio, suscettibile di estendersi agli atti che ne dipendono e, in particolare, all'interrogatorio, a norma dell'art. 185, comma primo, cod. proc. pen., qualora non venga eliminata mediante l'effettuazione del colloquio prima che l'atto consecutivo sia compiuto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 104, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 104, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 384 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 384 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)