Sez. 1 - , Ordinanza n. 5575 del 08/03/2018 (Rv. 647751 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Impiegato dello Stato - Alloggio assegnato in concessione - Qualificazione come casa familiare - Configurabilità - Assegnazione in sede di separazione personale al coniuge non concessionario - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE
L'alloggio assegnato in concessione, a titolo oneroso, ad un impiegato civile dello stato, a norma dell'art. 3 della l. n. 329 del 1949, è qualificabile come "casa familiare", in quanto viene ceduto, ancorché in correlazione con le prestazioni lavorative, al fine di soddisfare le esigenze abitative del dipendente pubblico e dei componenti della sua famiglia. Detto alloggio, pertanto, in caso di separazione personale, può essere attribuito, anziché al concessionario, all'altro coniuge affidatario della prole, ai sensi dell'art. 155, comma 4, c.c., ratione temporis applicabile; su quest'ultimo graveranno, in caso di cessazione del rapporto concessorio, gli obblighi inerenti all'occupante, quali quello di pagamento del corrispettivo convenuto per l'utilizzo dell'alloggio, salvo il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 com. 4 CORTE COST., Legge 27/06/1949 num. 329 art. 3, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 36, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)