Sez. 6, Sentenza n. 10907 del 27/04/1977 Ud. (dep. 22/09/1977) Rv. 136741 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - COMUNICAZIONE DEL DEPOSITO - TRASMESSA CON LETTERA RACCOMANDATA SENZA RICEVUTA DI RITORNO - VALIDITA - DEPOSITO DEL PLICO PRESSO L'UFFICIO POSTALE E AVVISO DI GIACENZA - VALIDITA - CONDIZIONI.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - COMUNICAZIONE DEL DEPOSITO - TRASMESSA CON LETTERA RACCOMANDATA SENZA RICEVUTA DI RITORNO - VALIDITA - DEPOSITO DEL PLICO PRESSO L'UFFICIO POSTALE E AVVISO DI GIACENZA - VALIDITA - CONDIZIONI.*
La comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto notificatogli, ai sensi dell'art 169 comma quinto cod proc pen, e valida se trasmessa con lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, salva la possibilita per l'interessato di dimostrare che l'avviso gli sia giunto in ritardo ovvero non gli sia giunto affatto. Nel caso, in cui il destinatario sia assente, ovvero abbia interesse contrario a riceversi l'atto e non presti quindi la sua cooperazione per il perfezionamento della notifica secondo il sistema sopra specificato, ai fini della validita della notificazione deve ritenersi operativa la diversa procedura stabilita dal regolamento postale, mediante deposito del plico raccomandato presso l'ufficio postale e l'avviso della giacenza, con la restituzione del plico all'organo notificatore, nel caso in cui, decorso il termine di dieci giorni previsto dall'art 8 RD 21 ottobre 1923, n 2393, il destinatario non ne abbia curato il ritiro.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 178, Regio Decr. 21/10/1923 num. 2393 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)