Sez. 6, Sentenza n. 16 del 10/01/1995 Cc. (dep. 21/02/1995) Rv. 200888 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - In genere | Mancanza dei presupposti del sequestro - Risultante in base a dati non originariamente valutati - Necessità di provvedere alla restituzione - Sussistenza - Ragioni.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - In genere
La restituzione dei beni oggetto di sequestro probatorio deve essere ordinata non solo quando, in presenza di legittimo provvedimento impositivo della misura, vengono meno le esigenze probatorie, ma anche quando risulti mancare, in base a dati non originariamente valutati, uno dei presupposti del sequestro stesso quale il rapporto tra la cosa ed il reato. A tale conclusione deve pervenirsi in base alla considerazione che per il sequestro probatorio non è prevista la possibilità di chiedere la revoca (come per quello preventivo) per cui l'interessato, nel caso in cui fossero scaduti i termini per il riesame o in caso di esaurimento del relativo procedimento, non potrebbe più altrimenti, nemmeno adducendo elementi nuovi, far valere l'illegittimità del sequestro stesso e chiedere la restituzione dei beni sotto codesto profilo, il che sarebbe in contrasto coi limiti che il giudicato in tale materia necessariamente riveste.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 262, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)