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Sez. 3, Sentenza n. 39714 del 18/09/2003 Cc. (dep. 21/10/2003) Rv. 226345 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Convalida di sequestro disposta dal p.m. - Causa sopravvenuta di estinzione del reato - Revoca della misura da parte del tribunale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226345-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

La disciplina del sequestro probatorio, a differenza di quella concernente il sequestro preventivo, non contempla la possibilità di una revoca della misura adottata, neppure quando vengano meno le condizioni legittimanti del vincolo. Ne consegue che il tribunale del riesame, una volta riconosciuto che il sequestro è stato adottato a fronte di un "fumus commissi delicti", non può disporne la revoca neppure quando sussista una causa sopravvenuta di estinzione del reato, la quale può soltanto essere posta a fondamento di una istanza di restituzione diretta al pubblico ministero procedente. (Fattispecie relativa alla convalida del sequestro concernente un edificio in corso di abusiva realizzazione, per il quale era stata poi rilasciata concessione edilizia in sanatoria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 262, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)