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Sez. 3 - , Ordinanza n. 14091 del 21/05/2021 (Rv. 661418 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione - mancata comparizione della parte - Conseguenze sanzionatorie sul piano processuale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661418-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Nel procedimento di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 (e succ. modif.), di norma eseguita con l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, alla mancata comparizione della parte istante non può collegarsi alcuna conseguenza sanzionatoria sul piano processuale, atteso che il giudizio – concernente il diritto di libertà della persona ed assoggettato, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2011, ad un rito caratterizzato da particolare concentrazione e speditezza – pur essendo instaurato su istanza di parte è governato, nel suo svolgimento, dall'impulso d'ufficio; pertanto, il giudice adìto, verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione della parte, deve comunque pronunciarsi sul merito dell'impugnativa proposta.

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)