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Sez. 1 - , Ordinanza n. 6061 del 28/02/2019 (Rv. 653100 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Protezione internazionale - Diniego di riconoscimento - Ricorso giurisdizionale - Mancata comparizione della parte all'udienza - Rinvio - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità.
Stato
decisa il 2019-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653100-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, nel procedimento di merito in unico grado, così come, prima delle modifiche di cui al d.l. n. 13 del 2017, nel giudizio di reclamo avanti alla corte d'appello, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l'art. 181, comma 1, c.p.c. e restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per "disinteresse" alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che, in tal caso, si sia verificata un'irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Legge 13/04/2017 num. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)