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Sez. L, Sentenza n. 6289 del 01/12/1984 (Rv. 437908 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICI DELLA VALUTAZIONE DI DUE ANNI EX ART. 1, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - RETROATTIVITÀ DELLA DECORRENZA ECONOMICA - DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA - ADDETTI A SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO - DISCIPLINA EX ART. 17, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437908-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICI DELLA VALUTAZIONE DI DUE ANNI EX ART. 1, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - RETROATTIVITÀ DELLA DECORRENZA ECONOMICA - DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA - ADDETTI A SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO - DISCIPLINA EX ART. 17, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il beneficio della valutazione di due anni previsto dall'art. 1, primo comma, della legge 24 maggio 1970 n. 336 (norma a favore dei dipendenti civili dello stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) può essere dal dipendente fruito in qualunque momento della carriera e la retroattività della relativa decorrenza economica, non esclusa dalla norma citata ed anzi espressamente affermata dall'art. 1, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971 n. 824 (norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge predetta), va applicata indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda, con la conseguente inoperatività, nel caso in cui destinatario del beneficio sia un addetto a pubblici servizi di trasporto, del precetto del terzo comma dell'art. 17 della legge 29 ottobre 1971 n. 889, nella parte in cui statuisce la non computabilità, ai fini della Determinazione della pensione, delle "variazioni della retribuzione dovute a promozioni deliberate, aventi effetto o, comunque, attribuite nel biennio precedente la data di cessazione dal servizio". (V 2277/75, mass n 376099).*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 1, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)