Sez. L, Sentenza n. 2277 del 06/06/1975 (Rv. 376099 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - ASSEGNAZIONE DI FUNZIONI SUPERIORI DA PARTE DEL DIRETTORE - STATUS DEL DIPENDENTE - INDENNITA RELATIVA - RETRIBUZIONE TABELLARE PENSIONABILE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - PROMOZIONE CONDIZIONATA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART 24, COMMA QUARTO DELLA LEGGE N 830 DEL 1961.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - ASSEGNAZIONE DI FUNZIONI SUPERIORI DA PARTE DEL DIRETTORE - STATUS DEL DIPENDENTE - INDENNITA RELATIVA - RETRIBUZIONE TABELLARE PENSIONABILE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - PROMOZIONE CONDIZIONATA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART 24, COMMA QUARTO DELLA LEGGE N 830 DEL 1961.*
L'assegnazione ad un lavoratore stabile, da parte del direttore d'azienda, di funzioni superiori - ai sensi dell'art 18 del regolamento allegato a) al RD 8 gennaio 1931 n 148, contenente Disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie e tranvie - conferisce uno status autonomo rispetto a quello proprio della qualifica corrispondente alle funzioni superiori attribuite, con la conseguenza che la relativa indennita dovuta non fa parte della retribuzione tabellare, pensionabile ai sensi degli artt 20 e 21 legge 28 luglio 1961 n 830. Peraltro, detta assegnazione deve configurarsi come una promozione condizionata, giacche essa comporta, dopo sei mesi, in un anno, di Esercizio delle funzioni superiori e purche vi sia la vacanza del posto, la promozione alla qualifica superiore con effetto retroattivo al momento della assegnazione stessa. Da cio discende che l'art 21, quarto comma, legge n 830 del 1961 - secondo cui, ai fini della pensione, non puo tenersi conto delle promozioni intervenute nel biennio precedente la cessazione del servizio - non si applica qualora la promozione sia bensi intervenuta in tale biennio, ma i suoi effetti, per le suddette ragioni, retroagiscano ad un momento precedente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)