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Sez. 5, Ordinanza n. 622 del 12/09/1975 Cc. (dep. 18/12/1975) Rv. 131562 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - ART 1 DL 11 APRILE 1974 N 99 - MODIFICAZIONE IN APPELLO (PIU FAVOREVOLE ALL'IMPUTATO) DELL'ORIGINARIA IMPUTAZIONE - VALUTAZIONE DEI TERMINI DI DURATA - RIFERIMENTO AL REATO RITENUTO NELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1975-09-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131562-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - ART 1 DL 11 APRILE 1974 N 99 - MODIFICAZIONE IN APPELLO (PIU FAVOREVOLE ALL'IMPUTATO) DELL'ORIGINARIA IMPUTAZIONE - VALUTAZIONE DEI TERMINI DI DURATA - RIFERIMENTO AL REATO RITENUTO NELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - FATTISPECIE.*

Se l'art 272 cod proc pen, nel nuovo testo modificato dall'art 1 del DL 11 aprile 1974 n 99, ha previsto per il dibattimento tre distinti termini di durata della custodia preventiva, uno per il giudizio di primo grado, l'altro per l'appello ed il terzo relativo all'intero processo, la valutazione di ognuno di essi prescritta dall'art 275 cod proc pen, col richiamo dell'art 272 cod proc pen, deve essere evidentemente compiuta con riguardo al reato ritenuto nella sentenza conclusiva del grado corrispondente di giudizio e non nella sentenza successiva o in quella finale. Pertanto, come nel precedente sistema la modifica in dibattimento dell'originaria imputazione non poteva spiegare alcuna efficacia retroattiva sulla durata dei termini stabiliti per la fase istruttoria, cosi nel nuovo regime i mutamenti nella qualificazione giuridica del reato - anche se piu favorevoli all'imputato - avvenuti in appello, non possono avere effetto retroattivo sui termini di carcerazione relativi al primo grado di giudizio. (nella specie il ricorrente era stato condannato in primo grado per omicidio volontario e in grado di appello per omicidio preterintenzionale).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)