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Sez. 2, Sentenza n. 8847 del 28/06/2001 (Rv. 547811 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE | Prima udienza ex art. 343 cod. proc. civ. previgente - Nozione - Prima udienza limitata al mero rinvio della trattazione - Inclusione.
Stato
decisa il 2001-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547811-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE

Ai fini dell'ammissibilità dell'appello incidentale, per prima udienza deve ritenersi, secondo il previgente testo dell'art. 343, primo comma, cod. proc. civ., quella udienza in cui vi sia stato lo svolgimento di qualsiasi attività processuale a norma dell'art. 350 cod. proc. civ., anche se limitata ad un provvedimento di mero rinvio della trattazione all'udienza successiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)