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Sez. 2, Sentenza n. 2567 del 24/03/1997 (Rv. 503194 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE | Proporzione nella udienza successiva alla prima - Ammissibilità - Esclusione - Prima udienza - Nozione - Prima udienza di comparizione caratterizzata da qualsiasi attività processuale, anche di rinvio.
Stato
decisa il 1997-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503194-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE

In mancanza di costituzione in cancelleria, l'appello incidentale deve essere proposto, ai sensi dell'art. 343 cod. proc. civ., a pena di inammissibilità (salve le diverse ipotesi considerate dalla stessa norma) nella prima udienza, per questa intendendosi la prima udienza di comparizione nella quale vi sia stato lo svolgimento di qualsiasi attività processuale a norma dell'art. 350 cod. proc. civ., anche se limitata ad un provvedimento di mero rinvio della trattazione all'udienza successiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)