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Sez. 1, Sentenza n. 2567 del 22/02/2002 (Rv. 552447 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Disciplina ex art. 13 legge n. 117 del 1988 - Domanda risarcitoria proposta nei soli confronti dello Stato - Prospettazione in sede civile della commissione di reati da parte del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni - Conseguenze - Giudizio preventivo di ammissibilità dell'azione ex art. 5 della legge n. 117 del 1988 - Necessità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552447-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

L'art. 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, che disciplina la responsabilità civile dei magistrati per fatti costituenti reato, pur non contemplando espressamente il filtro preventivo rappresentato dal giudizio di ammissibilità ex art. 5 della stessa legge per le ipotesi di dolo, colpa grave e diniego di giustizia, richiede ugualmente l'espletamento di tale preventivo giudizio, ove proposta direttamente in sede civile, prescindendo dall'azione penale, per fatti commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni dopo l'entrata in vigore della citata legge, nei confronti del magistrato stesso ovvero anche nei soli confronti dello Stato. Ed infatti, il menzionato art. 13, nel disporre che l'azione civile per il risarcimento del danno da reato, ed il suo esercizio nei confronti dello Stato in quanto responsabile civile, sono regolati dalle norme ordinarie, fa riferimento - essendo la legge n. 117 del 1988 entrata in vigore nella vigenza del codice di procedura penale del 1930 - alle disposizioni sull'azione civile contenute in detto codice, che contemplava la pregiudizialità dell'azione penale nei confronti dell'azione civile, rendendo superfluo, con riferimento alle ipotesi di responsabilità in questione, il preventivo giudizio di ammissibilità. La richiamata disciplina dell'art. 13 trova applicazione anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale solo nelle ipotesi in cui il danneggiato eserciti l'azione civile in sede penale, ovvero direttamente in sede civile dopo che sia intervenuta sentenza di condanna del magistrato passata in giudicato; mentre, ove egli proponga direttamente l'azione risarcitoria in sede civile - come consentito dal nuovo codice -, mancando il filtro del giudizio penale, detta azione è soggetta, a salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza di giudizio del giudice, al preventivo vaglio di ammissibilità di cui all'art. 5 della legge n. 117 del 1988.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)