Sez. 1, Sentenza n. 9288 del 04/05/2005 (Rv. 581559 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Disciplina ex art. 13 legge n. 117 del 1988 - Domanda risarcitoria proposta nei soli confronti dello Stato - Prospettazione in sede civile della commissione di reati da parte del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni - Conseguenze - Giudizio preventivo di ammissibilità dell'azione ex art. 5 della legge n. 117 del 1988 - Necessità - Sussistenza - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
L'art. 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, che disciplina la responsabilità civile dei magistrati per fatti costituenti reato, non trova applicazione quando il danneggiato - in ipotesi di reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni - proponga, come consente il nuovo codice di procedura penale (v. art. 75, secondo comma, nuovo codice), l'azione risarcitoria direttamente in sede civile. In tal caso, mancando il filtro costituito dall'azione penale, l'azione diretta a ottenere il risarcimento del danno deve essere proposta secondo la procedura dettata dall'art. 4 di detta legge ed è soggetta, a salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza del giudice, al filtro costituito dal giudizio di ammissibilità previsto dal successivo art. 5.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)