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Sez. 1, Sentenza n. 3508 del 14/04/1994 (Rv. 486181 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Nullità - Per violenza ed errore - In genere | Malattia rilevante ai fini dell'annullamento ex art. 122 n. 1 cod. civ. - Ignoranza o inesatta conoscenza - Necessità - Esattezza della conoscenza - Riferimento.
Stato
decisa il 1994-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486181-01

Famiglia - Matrimonio - Nullità - Per violenza ed errore - In genere

Il fatto costitutivo dell'annullabilità del matrimonio prefigurata dal n. 1 dell'art. 122 cod. civ. non è la malattia in sè, ma l'errore del coniuge che, per averla ignorata o non esattamente conosciuta, (nel senso che non la conosceva o che, pur conoscendola, ne ignorava l'attitudine ad influire negativamente, in ragione delle sue caratteristiche, nello svolgimento della vita coniugale) si è indotto al matrimonio senza la consapevolezza dell'oggettivo impedimento, tenuto conto del fatto che nella materia la esattezza della conoscenza non deve intendersi necessariamente riferita alla diagnosi tecnica (patogenica e strutturale) della malattia, essendo invece riferibile anche alle sue manifestazioni esteriori socialmente percepibili e da chiunque mediamente valutabili quanto al loro tasso di incidenza sulle relazioni intersoggettive in generale e sulla vita coniugale in particolare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)