Sez. 1, Sentenza n. 18988 del 16/09/2011 (Rv. 619781 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITÀ - PER VIOLENZA ED ERRORE - ERRORE SU QUALITÀ PERSONALI DEL CONIUGE - IPOTESI DI ERRORE ESSENZIALE | Coabitazione per oltre un anno dalla scoperta dell'errore - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze - Eccepita improponibilità della domanda ex art.122, ult. comma, cod. civ. - Accertamento probatorio officioso - Portata.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITÀ - PER VIOLENZA ED ERRORE - ERRORE SU QUALITÀ PERSONALI DEL CONIUGE - IPOTESI DI ERRORE ESSENZIALE
In tema di azione di nullità del matrimonio, qualora il fatto di cui all'ultimo comma dell'art. 122 cod. civ. - cioè la coabitazione per un anno dalla scoperta dell'errore - risulti dagli atti, la decadenza della relativa azione può essere rilevata d'ufficio dal giudice, essendo la materia del matrimonio sottratta alla disponibilità delle parti; qualora poi l'improponibilità della domanda, come nella specie, venga eccepita dalla parte interessata, il giudice non può ritenersi limitato, per quanto riguarda l'accertamento dei fatti che integrano la decadenza, dalle affermazioni della parte stessa, essendo libero, in materia di prove, di apprezzare ed utilizzare tutto il materiale probatorio acquisito al processo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 122, Cod. Civ. art. 2869
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)