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Sez. 2, Sentenza n. 123 del 07/01/1966 (Rv. 320241 - 01)

PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - INFORTUNI SUL LAVORO - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1966-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320241-01

PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - INFORTUNI SUL LAVORO - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE.*

Il termine di prescrizione dell'Azione per conseguire la indennita per il subito infortunio sul lavoro-previsto dall'art. 67 del R.d.l. n. 1765 del 1935, modificato dall'art. 16 della legge n. 15 del 1963 per il suo carattere speciale puo essere interrotto solo dall'effettivo Esercizio dell'Azione giudiziaria e si riferisce indifferentemente sia ai giudizi in cui si controverte sull'an debeatur che ai giudizi riguardanti l'accertamento dell'ammontare dell'indennita dovuta. *

Riferimenti normativi: Legge 19/01/1962 num. 15 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)