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Sez. 3, Sentenza n. 3673 del 29/10/1975 (Rv. 377884 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - TERMINE ANNUALE - INTERRUZIONE - IPOTESI REGOLATA DAL CODICE CIVILE - APPLICABILITA - PROMUOVIMENTO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377884-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - TERMINE ANNUALE - INTERRUZIONE - IPOTESI REGOLATA DAL CODICE CIVILE - APPLICABILITA - PROMUOVIMENTO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il termine annuale di prescrizione fissato dall'art 67 quinto comma del RD 17 agosto 1935 n 1765 per l'Azione di rivalsa dell'Inail, volta al rimborso delle somme erogate in conseguenza di infortunio sul lavoro da parte dei responsabili dell'infortunio medesimo, e suscettibile di interruzione in tutte le ipotesi regolate dal codice civile, a differenza dell'analogo termine previsto dalla stessa norma con riferimento all'Azione dello infortunato per il conseguimento delle prestazioni assicurative, il quale puo essere interrotto solo dal promuovimento dell'Azione giudiziaria. (V 123/66, mass n 320241).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 67 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)