Sez. L - , Ordinanza n. 15302 del 31/05/2023 (Rv. 667798 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Correzione errore materiale delle sentenze della Corte di cassazione - Omessa pronuncia sulla distrazione - Notifica del ricorso alla parte difesa dall'avv.to distrattario - Necessità - Esclusione - Ragioni.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
Il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura.
Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)