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Sez. L, Sentenza n. 5190 del 09/10/1982 (Rv. 423046 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO DEL FONDO DELLA CASSA CENTRALE DI RISPARMIO DELLE PROVINCE SICILIANE.*
Stato
decisa il 1982-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423046-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO DEL FONDO DELLA CASSA CENTRALE DI RISPARMIO DELLE PROVINCE SICILIANE.*

L'interpretazione delle Disposizioni di carattere negoziale compiuta dal giudice del merito è incensurabile in Sede di legittimità, se aderente ai criteri legali di ermeneutica e sostenuta da congrua e corretta motivazione. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva in particolare ritenuto, interpretando alcune Disposizioni dello statuto del fondo della cassa centrale di risparmio delle province siciliane, che l'indennità di fine rapporto erogata da detto fondo fosse da commisurare ai contributi effettivamente versati, piuttosto che a quelli da versare, e da calcolare con esclusione delle gratifiche natalizia e di bilancio). (Conf 2118/80, mass n 405777; (Conf 719/80, mass n 404163).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)