Sez. L, Sentenza n. 6308 del 23/11/1988 (Rv. 460649 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ - IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 13 APRILE 1981 PER I DIRIGENTI DELLE AZIENDE INDUSTRIALI IN ORDINE AL DIRITTO ALL'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE IN CASO DI LICENZIAMENTO IN SITUAZIONE DI CRISI AZIENDALI EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 675 DEL 1977.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ - IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 13 APRILE 1981 PER I DIRIGENTI DELLE AZIENDE INDUSTRIALI IN ORDINE AL DIRITTO ALL'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE IN CASO DI LICENZIAMENTO IN SITUAZIONE DI CRISI AZIENDALI EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 675 DEL 1977.*
L'interpretazione di Disposizioni negoziali, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da adeguata motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto, con riguardo all'accordo interconfederale 13 aprile 1981 per i dirigenti delle aziende industriali ed alla relativa circolare esplicativa, che, ai fini del diritto del dirigente licenziato all'indennità supplementare, non fosse necessario che il licenziamento contenesse la motivazione formale della dipendenza del recesso del datore di lavoro dalla situazione di crisi aziendale accertata e dichiarata a norma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977 n. 675, bastando invece un riferimento sostanziale alla situazione predetta). (Conf 1314/86, mass n 444753; (Conf 5190/82, mass n 423046).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)