Sez. 1, Sentenza n. 1361 del 12/05/1971 (Rv. 351597 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - ASSEGNO INVALIDO OD INEFFICACE - PROMESSA UNILATERALE DI PAGAMENTO - UTILIZZABILITA - RAPPORTI TRA GIRATARIO E GIRANTE - APPLICABILITA - MANCATA INDICAZIONE DEL BENEFICIARIO - IRRILEVANZA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - ASSEGNO INVALIDO OD INEFFICACE - PROMESSA UNILATERALE DI PAGAMENTO - UTILIZZABILITA - RAPPORTI TRA GIRATARIO E GIRANTE - APPLICABILITA - MANCATA INDICAZIONE DEL BENEFICIARIO - IRRILEVANZA.*
L'assegno bancario, come in genere il titolo cambiario, invalido o comunque privo dell'efficacia sua propria, puo essere fatto valere come chirografo contenente una promessa unilaterale di pagamento oltre che dal prenditore contro l'emittente, anche da giratario contro il girante e nei rapporti diretti fra questi ultimi, anche quando il beneficiario non sia stato indicato nel titolo. (V 3824'68, mass n 337254' 1791'67, mass n 328656).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1424, Cod. Civ. art. 1988, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)