Sez. 2, Sentenza n. 2827 del 16/07/1976 (Rv. 381577 - 01)
TITOLI DI CREDITO - TITOLI ALL'ORDINE - GIRATA - EFFETTI - PROMESSA DI PAGAMENTO - GIRATA - IN BIANCO - INCLUSIONE.*
TITOLI DI CREDITO - TITOLI ALL'ORDINE - GIRATA - EFFETTI - PROMESSA DI PAGAMENTO - GIRATA - IN BIANCO - INCLUSIONE.*
Nel contenuto tipico della girata deve ravvisarsi anche una dichiarazione negoziale a favore del possessore del titolo, diretta a promettergli che l'emittente paghera e che, in caso negativo, l'obbligazione si intende assunta dal girante; promessa che, fornita dei caratteri della promessa di pagamento di cui all'art 1988 cod civ, ben puo essere fatta valere indipendentemente dalla forza del titolo. Cio vale anche se la girata e in bianco, poiche la promessa di pagamento puo essere diretta ad un creditore indeterminato ma determinabile. (V 1361/71, mass n 351597; (V 3656/69, mass n 343890).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2011, Cod. Civ. art. 2012, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 18, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)