diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1645 del 11/03/1986 (Rv. 444999 - 01)

TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVA - MATERIALI EDILIZI - PER COSTRUZIONI NUOVE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - PROPRIETARIO AL MOMENTO DELLA ULTIMAZIONE E SUCCESSORI ED AVENTI CAUSA - NUOVO PROPRIETARIO, DOPO L'ULTIMAZIONE DELLA COSTRUZIONE, PER EFFETTO DI AGGIUDICAZIONE IN ESITO A PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE FORZATA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444999-01

TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVA - MATERIALI EDILIZI - PER COSTRUZIONI NUOVE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - PROPRIETARIO AL MOMENTO DELLA ULTIMAZIONE E SUCCESSORI ED AVENTI CAUSA - NUOVO PROPRIETARIO, DOPO L'ULTIMAZIONE DELLA COSTRUZIONE, PER EFFETTO DI AGGIUDICAZIONE IN ESITO A PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE FORZATA - ESCLUSIONE.*

Con riguardo all'imposta di consumo sui materiali impiegati in costruzione edilizia, che fa carico sul proprietario al momento della sua ultimazione, e si estende in via solidale ai successori ed aventi causa "nei limiti della responsabilità a ciascuno di essi spettante a norma di legge" (artt. 39 del R.d. 14 settembre 1931 n. 1175 e 34 del R.d. 30 aprile 1936 n. 1138), deve essere affermata l'estraneità di chi sia divenuto proprietario dell'immobile medesimo, dopo detta ultimazione, per effetto di aggiudicazione in esito a procedimento di esecuzione forzata, tenuto conto che tale aggiudicazione non configura un acquisto a titolo derivativo e determina la liberazione del bene da ogni precedente vincolo, ivi inclusi i privilegi speciali (da farsi valere nell'ambito del processo esecutivo), e che inoltre la predetta imposta, ricollegandosi ad un indice di ricchezza costituito dal consumo di materiali, non può essere qualificata né come Onere reale, né come obbligazione "propter rem". (V 4899/80, mass n 408735; (V 2413/79, mass n 398722).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2919, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 39 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 49, Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)