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Sez. 1, Sentenza n. 148 del 20/01/1972 (Rv. 355893 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - CONTRIBUENTE - ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA - MANDATO - PROCURA SCRITTA - NECESSITA - DICHIARAZIONE DEL PRETESO RAPPRESENTANTE - INSUFFICIENZA - SUCCESSIVA RATIFICA - INIDONEITA - SOLIDARIETA TRIBUTARIA - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE TRA CONDEBITORI D'IMPOSTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355893-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - CONTRIBUENTE - ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA - MANDATO - PROCURA SCRITTA - NECESSITA - DICHIARAZIONE DEL PRETESO RAPPRESENTANTE - INSUFFICIENZA - SUCCESSIVA RATIFICA - INIDONEITA - SOLIDARIETA TRIBUTARIA - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE TRA CONDEBITORI D'IMPOSTA - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art 35 del RDL 7 agosto 1936, n 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, le persone investite della rappresentanza del contribuente debbono essere munite di procura per poter svolgere attivita davanti alle commissioni tributarie. Tale procura, anche se non deve presentare i requisiti formali di cui all'art 83 cod proc civ deve rivestire la Forma scritta ed essere tale da non lasciare alcun dubbio in ordine alla sua provenienza da parte di colui che l'ha rilasciata. Al difetto della procura non puo supplirsi con la dichiarazione del preteso rappresentante, che rivesta anche la qualita di parte, di agire in nome proprio e per conto anche degli altri cointeressati; ne con la ratifica dell'attivita del rappresentante intervenuta in un diverso grado del procedimento. Ne a sanare nella stessa ipotesi, il difetto di integrita del contraddittorio puo valere, infine, il richiamo del principio della solidarieta tributaria, giacche - in seguito alla dichiarazione di illegittimita costituzionale degli artt 20 e 21 del RDL 7 agosto 1936, n 1639, per contrasto con gli artt 24 e 113 della Costituzione (sentenza 16 maggio 1968, n 48, della Corte costituzionale - la solidarieta tributaria deve ritenersi disciplinata dagli stessi principi vigenti per le obbligazioni solidali di diritto comune, con conseguente esclusione della rappresentanza processuale reciproca fra debitori solidali. (V 3534'69, mass n 343698).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 21 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 36, Costituzione art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)