Sez. 6, Sentenza n. 19415 del 17/04/2025 Cc. (dep. 23/05/2025) Rv. 288084-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Deposito telematico dell'atto di impugnazione ad indirizzo PEC non ricompreso tra quelli individuati ai sensi dell'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di impugnazioni cautelari, non è causa di inammissibilità il deposito telematico del gravame presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, qualora l'atto, entro il termine previsto per il suo deposito, sia stato materialmente acquisito dalla cancelleria del giudice competente a decidere.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)