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Sez. 1, Sentenza n. 6560 del 27/06/1990 (Rv. 468061 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE - VENDITA ESEGUITA - SCIOGLIMENTO - CREDITI CONTRAPPOSTI - COMPENSABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468061-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE - VENDITA ESEGUITA - SCIOGLIMENTO - CREDITI CONTRAPPOSTI - COMPENSABILITÀ.*

La disciplina della speciale compensazione dettata dall'art. 56 della legge fallimentare, sebbene abbia come necessario presupposto l'autonomia dei rapporti dai quali le obbligazioni reciproche delle parti traggono origine, non è incompatibile con la sua applicabilità ad ipotesi nelle quali, trattandosi di obbligazioni derivanti da un unico rapporto giuridico o anche da rapporti fra loro collegati, occorre procedere soltanto ad un accertamento di dare e avere ossia ad un semplice calcolo di contrapposte voci contabili: ciò che si verifica con riferimento all'ipotesi in cui i contrapposti rapporti creditizi collegati derivino rispettivamente da un contratto di compravendita e dallo scioglimento del medesimo ai sensi dell'art. 72 della stessa legge fallimentare, operando anche in tale ipotesi la ratio di impedire che il debitore - creditore si trovi a dover soddisfare per intero il proprio debito ed a subire la tacitazione del suo credito in moneta fallimentare e rispondendo le contrapposte posizioni a rapporti definitivi, nel senso che l'intervenuto scioglimento del contratto - provocato dalla curatela fallimentare - opera anche nei confronti delle parti contraenti e quindi del fallito, che può avvalersene anche dopo il ritorno in bonis. (V 3337/86, mass n 446301).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)