Sez. U, Sentenza n. 775 del 16/11/1999 (Rv. 531937 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA | Crediti e debiti traenti origine da un unico rapporto - Applicabilità della disciplina tipica della compensazione - Condizioni.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA
Poiché l'art. 1246 cod. civ. Si limita a prevedere che la compensazione si verifica quali che siano i titoli da cui nascano i contrapposto crediti e debiti senza espressamente restringerne l'applicabilità all'ipotesi di pluralità di rapporti, non può in assoluto escludersi che detto istituto operi anche fra obbligazioni scaturenti da un'unica fonte negoziale. Una tale esclusione è giustificata allorquando le obbligazioni derivanti da un unico negozio siano tra loro legate da un vincolo di corrispettività che ne escluda l'autonomia, perché se in siffatta ipotesi si ammettesse la reciproca elisione delle obbligazioni in conseguenza della compensazione, si verrebbe ad incidere sull'efficacia stessa del negozio, paralizzandone gli effetti. Qualora, invece, le obbligazioni, ancorché aventi causa in un unico rapporto negoziale, non siano in posizione sinallagmatica ma presentino caratteri di autonomia, non v'è ragione per sottrarre la fattispecie alla disciplina dell'art. 1246 cod. civ. Che, riguardando l'istituto della compensazione in sè, è norma di carattere generale e come tale applicabile anche alla compensazione contemplata dall'art. 56 della legge fallimentare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)