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Sez. L - , Sentenza n. 7435 del 26/03/2018 (Rv. 647612 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Esercizio dello "jus variandi" da parte del datore di lavoro - Limiti - Condizioni - Equivalenza tra nuove e vecchie mansioni - Esaurimento delle mansioni precedenti - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2018-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647612-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

In tema di esercizio dello "jus variandi" da parte del datore di lavoro, l'equivalenza delle mansioni deve essere valutata anche nel caso in cui le mansioni in precedenza assegnate non siano state affidate ad altro dipendente, ma si siano esaurite, con la conseguenza che anche in tale caso può aversi demansionamento, allorché le nuove mansioni siano inferiori a quelle proprie della qualifica o alle ultime svolte dal lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)