Sez. L, Sentenza n. 1575 del 26/01/2010 (Rv. 611195 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Esercizio dello "jus variandi" da parte del datore di lavoro - Limiti - Condizioni - Equivalenza in concreto tra nuove e precedenti mansioni - Necessità - Esaurimento delle mansioni precedenti - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
In tema di assegnazione al lavoratore di mansioni diverse da quelle di assunzione, l'equivalenza o meno delle mansioni deve essere valutata dal giudice anche nel caso in cui le mansioni di provenienza non siano state affidate ad altro dipendente, ma si siano esaurite, con la conseguenza che anche in tale evenienza può aversi demansionamento, in violazione dell'art. 2103 cod. civ., ove le nuove mansioni affidate al lavoratore siano inferiori a quelle proprie della qualifica o alle ultime svolte dal lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)