Sez. 2, Sentenza n. 6890 del 19/11/1983 (Rv. 431551 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE IN GENERE - SOSTITUZIONE - PRINCIPIO DELL'IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE ISTRUTTORE - ESTENSIONE AGLI ALTRI COMPONENTI DEL COLLEGIO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE IN GENERE - SOSTITUZIONE - PRINCIPIO DELL'IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE ISTRUTTORE - ESTENSIONE AGLI ALTRI COMPONENTI DEL COLLEGIO - ESCLUSIONE.*
Il principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 cod. proc. civ. anche per il giudizio di appello, non si applica estensivamente agli altri componenti del collegio giudicante e ciò sia per la particolare posizione assegnata nel processo al giudice istruttore nell'ambito del processo e non riconoscibile agli altri membri del collegio, sia per il fatto che, a norma degli artt. 114 e 115 disp. Att. Cod. proc. civ. (applicabili anche al giudizio di appello ai sensi dell'art. 132 disp. Att.), la composizione del collegio giudicante, per ogni udienza di discussione, è stabilita al principio di ogni trimestre dal Presidente del tribunale o della Corte d'appello, sicché la sua composizione può essere sempre diversa ove la causa venga, per qualsiasi motivo richiamata sul ruolo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 114, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 114, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 115, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 132, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 132
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)